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SFRATTASI

SFRATTASI

Quando si può intimare lo sfratto?

Nel caso di mancato pagamento del canone di locazione alle scadenze pattuite il locatore, normalmente il proprietario di un bene immobile, può agire giudizialmente per ottenere la liberazione da cose e da persone del proprio immobile, c.d. convalida di sfratto.

Tale procedura riguarda sia le locazioni ad uso abitativo che quelle a uso commerciale.

            Dopo quante mensilità può scattare lo sfratto?

Per le locazioni a uso abitativo, si può procedere con lo sfratto decorsi almeno 20 giorni dalla scadenza della prima mensilità non versata.

Invece, in caso di locazioni ad uso diverso o commerciale, il mancato versamento del canone deve essere tale da essere valutabile come grave inadempimento.

In ogni caso, il locatore può intimare lo sfratto quando il conduttore non abbia pagato le spese condominiali di gestione ordinaria dell’immobile.

Per le locazioni a uso abitativo, l’ammontare delle spese condominiali non versate deve essere almeno pari alla somma di due mensilità di canone. Invece, in caso di locazioni a uso commerciale, l’ammontare delle spese condominiali non versate deve essere valutato come rilevante.

Il conduttore potrà evitare la convalida dello sfratto solo se prima dell’udienza o al massimo all’udienza versa quanto dovuto.

           Perché procedere velocemente con l’atto di sfratto?

E’ molto importante ottenere quanto prima il provvedimento di convalida di sfratto al fine di evitare il versamento delle tasse su introiti effettivamente NON percepiti.

Infatti, forse non tutti sanno, che vi è una presunzione dell’Agenzia delle entrate di incasso del canone, e, quindi, le tasse vanno versate anche sui canoni non i percepiti.

Solo con la convalida di sfratto si può evitare l’esborso all’erario, salva in ogni casa la dimostrazione dell’impossibilità di recuperare coattivamente gli importi.

Come il locatore rientra nel possesso del bene locato?

            Ottenuta l’ordinanza di sfratto, il locatore ora deve tornare nel possesso del bene locato.

Pertanto, dovrà notificare all’ex conduttore sia l’ordinanza di sfratto sia un’intimazione a lasciar libero l’immobile.

Se il conduttore, nonostante l’intimazione, non ha rilasciato spontaneamente l’immobile allora il locatore dovrà chiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario.

Se nemmeno dopo l’avviso dell’Ufficiale Giudiziario l’ex conduttore si rifiuta di consegnare l’immobile allora si chiederà l’intervento della Forza Pubblica.

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