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TARI SU SECONDA CASA?

TARI SU SECONDA CASA?

Come noto la Tari è la tassa sui rifiuti che si paga al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

La tassa in questione deve essere pagata da chi ha il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di immobili, adibiti a qualsiasi uso, in grado di produrre rifiuti urbani.

Non è dovuta, invece, per le aree comuni condominiali, come ad esempio, cortili, locali per la lavanderia, ingresso del palazzo, che non risultano detenute o occupate in via esclusiva.

RIDUZIONI?

La legge prevede casi di riduzione OBBLIGATORIA:

1) nelle zone dove non viene fatta la raccolta;

2) in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti che abbia causato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria quale danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

Oltre alle riduzioni sancite dalla legge, i singoli Comuni possono prevedere ulteriori riduzioni FACOLTATIVE, in caso di:

3) abitazioni con un unico occupante;

4) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro utilizzo limitato e discontinuo;

5) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o a uso non continuativo ma comunque ricorrente;

6) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per un periodo che supera i 6 mesi all’anno, all’estero;

7) fabbricati rurali a uso abitativo. 

PER TUTTE LE IPOTESI DI RIDUZIONE FACOLTATIVA IL CONTRIBUENTE DEVE PRESENTARE AL COMUNE COMPETENTE IDONEA RICHIESTA. 

TARI per le case non abitate?

Ebbene, su tali immobili non si deve pagare l’imposta sui rifiuti se la casa, nel periodo riguardante l’accertamento, è rimasta inoccupata e in cui sono state staccate le utenze di luce e acqua.

Dunque, la presenza di arredo o l’attivazione delle utenze (per esempio, l’acqua o la luce) costituiscono presunzione semplice da cui dedurre l’occupazione dell’immobile, ma il contribuente può sempre fornire la prova contraria.

Anche per tale ipotesi, il CONTRIBUENTE POTRA’ OTTENERE L’ESENZIONE SOLO SE PRESENTA AL COMUNE COMPETENTE UN’ IDONEA ISTANZA.

IL CONSIGLIO?

Se rientrate in una delle ipotesi sopra descritte, attivatevi subito e affidatevi nel più breve tempo possibile a un professionista che possa far valere il vostro diritto.

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