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GUIDA IN STATO DI EBREZZA, QUALI PENE?

GUIDA IN STATO DI EBREZZA, QUALI PENE?

Lo stato di ebbrezza è quella condizione di alterazione psicofisica con distorsione della realtà che consegue all’assunzione di sostanze alcoliche (vino, birra e superalcolici vari).

Chi si mette alla guida in stato di ebbrezza ha una minore capacità di percepire il rischio e di evitarlo pertanto rappresenta un pericolo per sé stesso, per chi trasporta e per gli altri conducenti.

Il Codice della strada punisce solo il conducente trovato a guidare ubriaco.

Le pene variano a seconda del tasso di alcol presente nel sangue del guidatore, calcolato dagli agenti di polizia stradale con l’etilometro. L’accertamento viene ripetuto due volte, a distanza di cinque minuti l’una dall’altra.

Le sanzioni penali e amministrative in caso di guida in stato di ebbrezza, come già anticipato, variano a seconda del tasso alcolemico accertato, che entro la soglia di 0,5 g/l (grammi per litro) è assolutamente accettabile.

Per la precisione:

A) il tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, si configura solo una sanzione amministrativa, una pena pecuniaria da euro 532 a euro 2.127 nonché la sospensione della patente da tre a sei mesi;

B) il tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, integra il reato e la sanzione consiste nell’ammenda da euro 800 a euro 3.200 (aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7 del mattino), nell’arresto fino a sei mesi e nella sospensione della patente da sei mesi a un anno;
C) il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l integra il reato e la Sanzione consiste nell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 (anche in questo caso aumentata da un terzo alla metà se il reato è commesso tra le 22 e le 7 del mattino), nell’arresto da sei mesi a un anno nonchè nella sospensione della patente da uno a due anni, nel sequestro preventivo del veicolo e nella sua confisca, salvo che il proprietario sia diverso dal conducente.

In ogni caso, è prevista una decurtazione di dieci punti dalla patente.

Salvo che non si sia provocato un sinistro stradale, l’arresto può essere sempre sostituito dai lavori socialmente utili da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni. Se svolti diligentemente, questi lavori possono arrivare a far estinguere il reato.

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