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SPESE CONDOMINIALI NON VERSATE: PAGA IL NUOVO ACQUIRENTE?

SPESE CONDOMINIALI NON VERSATE: PAGA IL NUOVO ACQUIRENTE?

Il caso.

Può il proprietario di un immobile acquistato ricorrere contro la delibera condominiale che lo condanni al pagamento delle spese condominiali ?

Nel caso di specie, il giudice potrebbe constatare la violazione della legge nell’adozione della delibera  condominiale se la stessa prevede che il nuovo acquirente sia condannato in solido con il venditore al pagamento di tutti i contributi condominiali pregressi non versati.

Nullità deliberazione impugnata.

Infatti, in tema di contributi condominiali, si deve ritenere che sia esclusa l’applicazione della disciplina generale in tema di comunione, secondo cui il nuovo proprietario è obbligato senza limiti di tempo al versamento di quanto dovuto e non versato da vecchio proprietario.

Infatti, in tema di condominio, si applica l’art. 63, secondo comma, disp. att. del Codice Civile, a tenore del quale compete al nuovo acquirente solo il pagamento delle spese dovute e non versate nel biennio che precede l’acquisto.

In definitiva, si deve concludere che è sempre nulla la delibera assembleare che imponga al nuovo acquirente di TUTTE le spese condominiali arretrate e NON versato, ESSENDO LIMITATA AL SOLO BIENNIO PRECEDENTE L’ACQUISTO LA RESPONSABILITA’ DELL’ACQUIRENTE.

Conclusione.

Il soggetto che acquista un immobile condominiale, prima dell’atto di trasferimento, dovrà sempre accertarsi che il vecchio proprietario sia in regola con il pagamento delle spese condominiali per evitare spiacevoli e COSTOSE “sorprese”.

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