L’articolo 3 della L. n. 431/1998 stabilisce e regolamenta le ipotesi di disdetta del contratto di locazione da parte del locatore.
In particolare, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto di locazione per i seguenti motivi:
- quando il locatore intenda destinare l’immobile a uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
- quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
- quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
- quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
- quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione;
- quando il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo;
- quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
In definitiva, a pena di nullità, IL LOCATORE NELLA DISDETTA DOVRA’ INDICARE il motivo del mancato rinnovo.
Nel caso in cui il motivo indicato risulti illegittimo o sia disatteso l’uso indicato, è permesso al conduttore di agire giudizialmente per il risarcimento del danno, nonché per il ripristino del contratto.