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SI PUO’ CAMBIARE RESIDENZA AL FIGLIO MINORE?

SI PUO’ CAMBIARE RESIDENZA AL FIGLIO MINORE?

In caso di separazione e/o divorzio capita spesso che il genitore collocatario dei figli voglia trasferirsi e cambiare residenza.

Tale libertà incontra dei limiti.

Infatti, il trasferimento dei minori ricade nell’ambito di quelle decisioni che i genitori devono assumere di comune accordo nell’interesse dei figli.

A tal riguardo, anche recentemente, la Corte di Cassazione ha precisato che

“dovere primario di un buon genitore affidatario è quello di non allontanare il figlio dall’altra figura genitoriale.  

E ha anche aggiunto che ” … ogni genitore responsabile e consapevole dell’insostituibile importanza della presenza dell’altro genitore nella vita del figlio, deve saperne conservare l’immagine positiva agli occhi e nel cuore del minore… in termini concreti”.

Interesse primario del Legislatore è garantire al minore una crescita sana ed equilibrata nel rispetto del principio di bigenitorialità.

Ne consegue che il genitore collocatario che, arbitrariamente, senza il consenso dell’altro, si trasferisca con i figli, compie un atto illegittimo.

Soluzione.

Il genitore collocatario, nell’interesse primario del minore e nel rispetto del principio di bigenitorialità, prima di effettuare un cambio di residenza o di domicilio, dovrà  darne comunicazione all’altro genitore al fine di consentirgli di esercitare il suo ruolo genitoriale senza chiedere l’intervento del Giudice.

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