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ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA: NON È UN RIMEDIO “ EVER GREEN”


ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA: NON È UN RIMEDIO “ EVER GREEN”


Il caso.

Un condomino eseguiva, sostenendo ve ne fosse l’urgenza e la necessità, dei lavori su parti comuni (sottotetto) dello stabile.

Successivamente, agiva in giudizio per richiedere la condanna degli altri condomini rimasti inerti alla refusione pro quota delle spese da anticipate.


Infatti, l’art. 1134 c.c. prevede che il condomino abbia diritto al rimborso delle spese effettuate per interventi sulle parti comuni qualora ricorra il requisito dell’urgenza. 

I gradi di giudizio.

Il giudice di primo grado respingeva le domande dell’attore in quanto “il CTU non aveva riconosciuto l’urgenza degli eseguiti lavori per la conservazione ed il godimento delle parti comuni.” 

Invece, la Corte di Appello, alla quale ricorreva il condomino, condannava gli altri condomini al rimborso delle spese, a titolo di arricchimento senza causa. 

Infine, interveniva la Cassazione. La Stessa statuiva che non ricorressero i presupposti per l’applicazione dell’arricchimento senza causa. 

Il principio.

L’arricchimento senza causa è un’azione sussidiaria e postula che l’attore non abbia a disposizione altre azioni per farsi indennizzare del pregiudizio subito.

Ebbene, il condomino ha iniziato il giudizio per il ristoro delle spese anticipate.
Tuttavia, la sua domanda è stata respinta per mancanza dei suoi presupposti di fatto e, in particolare, per la carenza del presupposto dell’urgenza.

E’ noto che il rimborso delle spese affrontate dal singolo condomino di sua iniziativa dà diritto all’interessato di ottenere quanto speso con un apposito rimedio purché il suo intervento fosse improcrastinabile.

In definitiva, il condominio solerte NON avrà diritto al rimborso nemmeno con l’azione di arricchimento senza causa.

In vero, il rimedio arricchimento senza giusta causa entra in gioco solo qualora la fattispecie sia priva di altra tutela e non quando, come nel caso di specie, un’azione sia stata correttamente esperita in assenza dei necessari presupposti che, quindi, ne precludono l’accoglimento.

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