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SPESE CONDOMINIALI DI LUCE E PULIZIA: RIPARTITE IN BASE PIANO

SPESE CONDOMINIALI DI LUCE E PULIZIA:  RIPARTITE IN BASE PIANO

IL CASO.

Il proprietario di due unità immobiliari poste al piano terra all’interno di un complesso condominiale impugna la delibera condominiale con cui l’assemblea aveva approvato il riparto delle spese per la pulizia e per l’illuminazione delle scale in proporzione ai millesimi di proprietà.

Infatti, il condomino ritiene il riparto illegittimo poiché le  spese di luce e di pulizia devono essere divise in proporzione all’uso c he se ne fa.

LA DECISIONE.

La Corte di Cassazione ha accolto la tesi del condomino.

Ebbene, a norma di legge, la delibera assembleare a maggioranza con cui si dividono gli oneri per la manutenzione di parti comuni in base ai millesimi è nulla.

Infatti, una simile deroga richiede l’accordo unanime di tutti i condomini, quale espressione della loro autonomia negoziale, ex art. 1223 c.c..

Conseguentemente, il riparto delle spese di luce e pulizia va effettuato in base al criterio proporzionale dell’altezza di ciascun piano cui esse servono.

Tale principio trova la sua ragione nel fatto che i proprietari dei piani alti usano le scale e la luce in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi.

In definitiva, si può derogare al criterio d’uso per la divisione delle spese di pulizia e di illuminazione delle scale con un’apposita convenzione approvata all’unanimità da tutti i condomini.

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