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ADDEBITO e ABBANDONO TETTO CONIUGALE

ADDEBITO e ABBANDONO TETTO CONIUGALE

« il fatto in sé dell’abbandono del tetto coniugale deve … essere provato come causa della intollerabilità della convivenza e della rottura».

IL CASO.

Una moglie pretendeva che la rottura definitiva del proprio matrimonio fosse considerata responsabilità esclusiva del marito.

In particolare, la moglie provava che il marito aveva avuto «una relazione extraconiugale» e che aveva abbandonato il tetto coniugale.

Conseguentemente, la moglie tradita chiedeva l’addebito al marito della separazione.

LA SOLUZIONE.

I giudici della Cassazione chiariscono che decisione di andare via di casa, abbandonando così il tetto coniugale, non è sufficiente per considerarla come la causa scatenante della rottura irreversibile della coppia.

Infatti, per i giudici, «NON costituisce violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile».

In ogni caso, ufficializzato l’addio tra i due coniugi, i Giudici obbligano l’uomo a versare «un assegno di mantenimento di 150 euro mensili» alla moglie e a contribuire anche al «mantenimento delle figlie (maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente)» staccando «un assegno mensile di 400 euro».

 

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