Se due coniugi sono sposati in regime di comunione legale dei beni, e, per esempio, il marito impreditore edile venisse dichiarato fallito allora il regime patrimoniale della famiglia muterebbe.
Infatti, con la sentenza di fallimento la comunione legale si scioglie automaticamente e l’originaria comunione si trasformerebbe in comunione ordinaria.
Conseguentemente, la moglie, quale comproprietaria della casa, potrà vendere la propria quota di proprietà.
Il fallimento di uno dei due coniugi scioglie definitivamente la comunione.
Infatti, se durante la comunione è vietato cedere la propria parte di beni in essa ricompresi, tale divieto viene meno quando la comunione cessa.
Resta comunque fermo il diritto dei creditori del fallito di aggredire l’altra metà della comunione.
In ultima analisi, se i beni della comunione non dovessero essere divisibili in natura allora il tribunale eseguirà la vendita sull’intero bene, salvo poi restituire il 50% del prezzo ricavato alla moglie.