La condotta della banca che effettua un’ illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi configura una sua responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Il soggetto che dimostra l’illegittimità della segnalazione ‘a sofferenza’ del proprio nominativo alla Centrale dei rischi ha diritto al risarcimento del danno.
Ai fini della quantificazione del danno, il soggetto leso deve fornire la prova di avere subìto, in conseguenza dell’errata segnalazione, un effettivo, reale e concreto pregiudizio; nocumento che può essere sia patrimoniale sia non patrimoniale.