Se in un mutuo e/o in un contratto di finanziamento gli interessi raggiungono il tasso usurario superandolo allora si ha la nullità di tutto il contratto con la conseguente gratuità del rapporto di credito, ex art. 1815, comma 2, c.c..
Gli interessi moratori vanno imputati per il calcolo del superamento della soglia di usura?
La giurisprundena e la dottrina non danno una risposta univoca al quesito.
Da un lato, si afferma l’irrilevanza degli interessi di mora per la determinazione dell’eventuale superamento della soglia di usura.
Infatti,
- risulterebbe irragionevole valutare l’usurarietà sulla base di poste passive sopravvenute alla conclusione del contratto;
- non possono assumere alcun rilievo gli oneri conseguenti all’inadempimento del cliente in quanto la valutazione di usurarietà attiene alla fase fisiologica del rapporto;
- infine, gli interessi corrispettivi sono sempre calcolabili invece gli interessi moratori sono sempre incerti.