La rinuncia è un negozio unilaterale con il quale si dismette un diritto e/o una situazione giuridica di cui si è titolari.
La rinuncia può essere sia abdicativa sia liberatoria.
Con la rinuncia abdicativa, negozio unilaterale non recettizio, il bene diviene dello stato.
Con la rinuncia liberatoria si rinuncia sia al diritto di proprietà sia ci si libera da situazione debitoria connessa alla proprietà del bene.
La rinuncia può riguardare sia il diritto proprietà piena ed esclusiva sia la quota di comproprietà.
Si estingue il diritto e anche l’obbligo di contribuzione alle spese passate e future con liberazione della obbligazioni che ineriscono la cosa comune.
In tal caso, la rinuncia liberatoria produce un effetto estintivo di liberazione dai debiti del comproprietario nonchè l’espansione delle quote degli altri comproprietari. Gli altri comproprietari non possono rifiutare l’accrescimento della loro quota derivante dalla rinuncia, a meno di dismettere a loro volta il bene.