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Riforma fallimento: le novità

Riforma fallimento: le novità
  1. la parola fallimento verrà sostituita con l’espressione “liquidazione giudiziale”;
  2. razionalizzazione delle procedure di liquidazione premiate con l’introduzione di incentivi se si rinvengono accordi stragiudiziali per la composizione della crisi;
  3. nuove norme “salva-famiglie”;
  4. più tutela per chi acquista immobili in costruzione.
  1. 1. da fallimento a liquidazione giudiziale

La riforma del diritto fallimentare muove da una revisione linguistica: si eliminano le espressioni fallito e fallimento in favore di “liquidazione giudiziale”.

Inoltre, viene eliminata la dichiarazione di fallimento d’ufficio e viene introdotta una nuova definizione di stato di crisi.

Lo stato di crisi non è più incapacità definitiva di far fonte ai debiti, ma è definita come “la probabilità di futura insolvenza”.

  1. 2. le procedure di allerta preventiva

Uno dei punti forti della riforma è la disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

Tali accordi avranno di natura stragiudiziale e non pubblica al fine di agevolare lo svolgimento delle trattative tra il debitore e i creditori.

All’uopo, saranno previste anche degli incentivi all’uso di tali trattative tra cui, per esempio, la riduzione degli interessi e delle sanzioni per debiti fiscali durante la fase della conclusione dell’accordo.

  1. 3. Misure salva-famiglie

Inoltre, si prevede di concedere al debitore meritevole che non abbia alcuna utilità, nemmeno futura, ” di accedere all’esdebitazione, solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità“.

Tra le altre, il debitore – consumatore potrà chiedere la ristrutturazione anche dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.

4. A ulteriore tutela delle famiglie, si introdurrà il diritto degli acquirenti di immobili da costruire di chiedere la nullità relativa del contratto preliminare nell’ipotesi in cui la polizza fidejussoria risulti invalida.

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