IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA si ispira alla salvaguardia di tutte le imprese e alla loro possibile sopravvivenza sul mercato.
Pertanto, oggi, la liquidazione della società e la sua uscita dal mercato sarà solo l’ultima scelta.
Il legislatore persegue tali obiettivi come segue:
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Innanzitutto, obbligo di adeguare la struttura dell’impresa alla situazione economica.
In particolare, all’art. 3, l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e deve assumere senza indugio tutte le iniziative più idonee.
Inoltre, il nuovo testo dell’ art. 2086 del c.c. prevede che « L’imprenditore … ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e …. di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
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Secondariamente, si costituisce un nuovo strumento per la composizione della crisi.
Visto l’obiettivo del risanamento dell’impresa e del soddisfacimento dei creditori, si prevede la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi (OCRI) presso ognuna delle Camere di Commercio presenti sul territorio per gestire le procedure di crisi.
L’Agenzia delle Entrate, gli istituti di riscossione nonché l’INPS, in presenza di indici rilevatori della crisi, dovranno segnalare l’impresa affinchè la stessa si presenti davanti all’OCRI al fine di valutare se la crisi vi sia effettivamente e, in ipotesi positiva, quali misure porre in atto.
La propria tempestiva attivazione per superare la crisi consentirà all’imprenditore di ottenere delle misure premiali.
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Unico procedimento di regolazione della crisi di impresa.
Infine, vi è l’introduzione di un procedimento unico per le varie procedure di regolazione della crisi di impresa nonché l’introduzione di una disciplina autonoma dei piani attestati di risanamento nonché il tentativo di favorire la nuova finanza alle imprese in crisi.
Il codice entrerà in vigore decorsi 18 mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (14 febbraio 2019), salvo alcune norme di organizzazione.