Con grande clamore, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504 del 10 Maggio 2017 ha dato un’innovativa interpretazione della norma, art. 5 Legge Divorzio, che disciplina l’attribuzione dell’assegno divorzile.
In particolare, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha modificato il parametro di riferimento cui poggiare il diritto o meno all’assegno di mantenimento in capo all’ex coniuge.
Si è passati dal criterio “adeguatezza-inadeguatezza” dei mezzi dell’ex coniuge per vivere al criterio di “possibilità-impossibilità” oggettive dell’ex coniuge di procurarsi i mezzi di sostentamento.
Visti i mutamenti economico-sociali, la Cassazione ha ritenuto che il presupposto della non autosufficienza economica del coniuge più debole non sia più attuale così come il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Pertanto, il nuovo orientamento della Corte di Cassazione è nel senso di ritenere che il parametro di riferimento su cui basare il diritto all’assegno di mantenimento debba essere la capacità del divorziando a raggiungere una propria “indipendenza economica”.
In particolare, l’autosufficienza economica si può desumere anche dal possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, della disponibilità di una casa di abitazione e della capacità e possibilità effettive di lavoro personale.
Ne consegue che se viene accertato che il richiedente l’assegno di mantenimento è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di divenirlo non ha diritto ad alcun assegno di mantenimento.
Invece, in fase di separazione,
… il riferimento normativo è l’art. 156 c.c a tenore del quale: “ il giudice pronunciando la separazione stabilisce a vantaggio dell’altro il diritto a ricevere quanto necessario al suo mantenimento qualora non abbia adeguati redditi propri… Pertanto, l ’’entità della somministrazione