IL CASO.
Sulla domanda di divorzio, il Tribunale determinava la liquidazione dell’assegno divorzile a carico dell’oramai ex marito.
Successivamente, la Corte d’Appello rilevava che il reddito attualmente percepito dalla ex moglie fosse sufficiente a garantirle il tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale e, quindi, riduceva l’assegno di mantenimento in suo favore.
L’ex moglie ricorreva in Cassazione lamentando il mancato riferimento alle «condizioni economiche-patrimoniali delle parti» comprensive dei contributi forniti durante la vita familiare.
LA SOLUZIONE.
Gli Ermellini hanno ritenuto che l’importo dell’assegno di mantenimento a favore dell’ex moglie deve essere espresso alla luce della valutazione comparativa
- delle condizioni economiche patrimoniali delle parti;
- della durata del matrimonio;
- dell’età dell’avente diritto all’ assegno;
- del contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi.