Numerosi ex mariti stanno valutano l’opportunità di proporre una domanda giudiziale avente a oggetto la revoca e/o la riduzione dell’assegno divorzile sulla base del nuovo indirizzo giurisprudenziale, Cass. n. 11504/17, con cui si è sostituito il criterio della conservazione del tenore di vita con quello dell’indipendenza economica .
E’ davvero semplice per l’ex coniuge obbligato a versare l’assegno ottenere la revoca o la riduzione dell’assegno di divorzio?
Innanzitutto, l’ex coniuge che vuole ottenere la revoca e/o la riduzione dell’assegno deve provare che l’avente diritto all’assegno può mantenersi da solo.
L’autosufficienza dell’ ex si prova dimostrando:
- la titolarità di redditi di qualsiasi specie, per esempio, anche la coabitazione con nuovo patner;
- la proprietà e/o la dispnibilità di cespiti patrimoniali immobiliari e mobiliari;
- la capacità e l’effettiva attitudine a rinvenire un’occupazione lavorativa;
- la disponibilità di una casa di abitazione.
Pertanto, l’indipendenza non si ha se l’ex non dispone di proprietà e non si dimostra la sua capacità al lavoro o la possibilità di rinvenirlo.