Innanzitutto, si deve precisare che le somme versate e prelevate da un conto corrente cointestato a entrambi i coniugi vanno a costituire quelle risorse economiche che soddisfano l’obbligo di reciproca assistenza morale e anche materiale fra coniugi, ex art. 143 C.C..
Infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che quando un conto corrente è cointestato ai due coniugi si presume che il relativo saldo attivo sia di proprietà di entrambi i soggetti intestatati in misura del 50 per cento ciascuno.
Tuttavia, dopo la separazione personale, l’ex coniuge può chiedere la restituzione delle somme versate sul conto corrente cointestato se prova che gli importi dallo stesso accreditati su tale conto superano l’obbligo di reciproca assistenza materiale.
Infatti, la presunzione di contitolarità non è di natura assoluta, ma ammette prova contraria.
Ne discende che, al fine di accertare la proprietà delle somme presenti su un conto corrente cointestato, è necessario verificare la provenienza del denaro versato e successivamente prelevato da ciascun titolare.