(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 1546/18; depositata il 22 gennaio)
L’ex -moglie deve dire addio alla casa coniugale: la crescita della figlia che ha ottenuto il diploma e vanta un curriculum ricco di esperienze lavorative la rende autosufficiente.
Indipendenza.
Riflettori puntati sulla casa coniugale di proprietà del marito e assegnata all’ex moglie.
Va revocata l’assegnazione alla moglie dell’appartamento, di proprietà dell’ex marito.
Decisiva la constatazione della crescita compiuta dalla figlia -ragazza che ha concluso il proprio percorso di studi e che sta affrontando il mondo del lavoro.
Infatti, per l’assegnazione della casa coniugale è decisiva «la convivenza della figlia non autosufficiente con la madre».
Però, la non autosufficienza economica è venuto meno, di conseguenza, i Giudici restituiscono l’appartamento all’uomo, nonostante le proteste e le obiezioni della donna.
Questa decisione è confermata ora dalla Cassazione.
Fondamentale è il riferimento al curriculum della figlia che, avendo superato la soglia dei 30 anni, «ha ultimato il percorso di studi con la scuola superiore» e ha deciso di «inserirsi nel mondo del lavoro, svolgendo una pluralità di occupazioni» e, osservano i Giudici, «maturando un’autonoma organizzazione di vita e una capacità di mantenimento rispetto ai genitori».
Di conseguenza, «non vi sono più i presupposti per l’assegnazione della casa alla madre, a tutela della prole», concludono i Giudici.