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Figlia autonoma: niente casa coniugale alla madre

Figlia autonoma: niente casa coniugale alla madre

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 1546/18; depositata il 22 gennaio)

L’ex -moglie deve dire addio alla casa coniugale: la crescita della figlia che ha ottenuto il diploma e vanta un curriculum ricco di esperienze lavorative la rende autosufficiente.

Indipendenza.

Riflettori puntati sulla casa coniugale di proprietà del marito e assegnata all’ex moglie.

Va revocata l’assegnazione alla moglie dell’appartamento, di proprietà dell’ex marito.

Decisiva la constatazione della crescita compiuta dalla figlia -ragazza che ha concluso il proprio percorso di studi e che sta affrontando il mondo del lavoro.

Infatti, per l’assegnazione della casa coniugale è decisiva «la convivenza della figlia non autosufficiente con la madre».

Però, la non autosufficienza economica è venuto meno, di conseguenza, i Giudici restituiscono l’appartamento all’uomo, nonostante le proteste e le obiezioni della donna.

Questa decisione è confermata ora dalla Cassazione.

Fondamentale è il riferimento al curriculum della figlia che, avendo superato la soglia dei 30 anni, «ha ultimato il percorso di studi con la scuola superiore» e ha deciso di «inserirsi nel mondo del lavoro, svolgendo una pluralità di occupazioni» e, osservano i Giudici, «maturando un’autonoma organizzazione di vita e una capacità di mantenimento rispetto ai genitori».

Di conseguenza, «non vi sono più i presupposti per l’assegnazione della casa alla madre, a tutela della prole», concludono i Giudici.

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