Il caso.
L’ex coniuge notificava alla ex moglie un atto di precetto per il pagamento di spese di lite.
L’ex moglie si opponeva al pagamento in quanto affermava di essere, a sua volta, creditrice del marito per il mancato versamento del mantenimento suo e delle figlie.
Il tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le motivazioni dell’opposizione dell’ex moglie in quanto la stessa avrebbe dovuto opporre in compensazione SOLO un credito esclusivamente proprio.
Credito non compensabile.
LA CORTE DI CASSAZIONE ha ritenuto che «il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento per i figli comporta la non compensazione del suo importo con altri crediti.
Inoltre, il credito del mantenimento personale della ex moglie non era né certo, né liquido né esigibile.
Infatti, non era chiaro quanto mantenimento fosse esclusivamente della moglie e quanto fosse riservato ai figli.