I conviventi di fatto sono due persone maggiorenni “ unite stabilmente da legami affettivi di coppia” e “ di reciproca assistenza morale e materiale”, non vincolate da rapporti di matrimonio o di unione civile.
Ai conviventi di fatto, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto di convivenza, la legge riconosce:
- il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia;
- la possibilità di nominare il partner proprio rappresentante;
- il diritto al convivente superstite di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l’eventuale decesso del convivente proprietario dell’immobile per un periodo minimo di 2 anni e massimo di 5, e per non meno di 3 anni nel caso viva con figli minorenni o disabili.
L’iscrizione all’anagrafe non è obbligatoria, ma è consigliabile per provare l’inizio convivenza e la sua durata, presupposto necessario per poter accedere ai diritti sopra descritti.
E per i diritti patrimoniali?
La coppia di fatto “responsabile” potrà regolare i propri diritti patrimoniali con un contratto di convivenza. Tale contratto viene redatto da un Avvocato o da un Notaio.
Il contratto può indicare le modalità di contribuzione di ciascun convivente alle necessità della vita in comune in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo nonché soprattutto può indicare il regime patrimoniale della convivenza.
Per esempio, si puo pattuire che il pagamento delle rate del mutuo della casa sia a carico di un solo convivente finché l’altro non trova lavoro. Inoltre, con il contratto si può individuare il criterio di gestione dei proventi delle parti nonché di come investire il risparmio.
In particolare, il contratto può stabilire a chi e in che misura intestare i beni che si acquistano durante la convivenza oppure in esso le parti possono optare per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Infine, il contratto può stabilire le regole per il mantenimento e per l’istruzione dei figli.