In merito all’efficacia in Italia di una sentenza di separazione e/o di divorzio ottenuta in uno stato straniero, la Suprema Corte con la sentenza n. 24542/2016 osserva quanto segue:
- l’art. 31, comma 1, stabilisce che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio;
in mancanza si applica la legge dello Stato nella quale è localizzata prevalentemente la vita matrimoniale;
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cd criterio della prevenzione temporale.
Ferma l’applicazione della legge comune dei coniugi, occorre anche verificare se pende davanti al giudice italiano un processo con il medesimo oggetto e tra le stesse parti che abbia avuto inizio prima del processo straniero.
Infatti in tali ipotesi, la pronuncia straniera non può essere riconosciuta in Italia;
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di conseguenza, rispettato anche il criterio della prevenzione temporale, il giudizio di divorzio svolto all’estero, secondo la legge nazionale dei coniugi, risolto con sentenza, può essere riconosciuto in Italia.