Un padre chiedeva al Giudice di disporre la revoca dell’assegno di mantenimento a favore della figlia ventisettenne per aver la stessa rinvenuto un’occupazione e, quindi, perché economicamente autosufficiente.
In ogni caso, il padre, viste le proprie difficoltà economiche, chiedeva almeno la diminuzione dell’assegno.
Il Tribunale accoglieva solo la richiesta di riduzione del contributo dell’assegno.
Il padre impugnava il decreto.
La Corte di Cassazione confermava la sentenza del tribunale per i seguenti motivi:
l’attività lavorativa rinvenuta dalla figlia era meramente precaria e poco retribuita;
è legittima la richiesta di completare gli studi universitari per poter ottenere una collocazione sul mercato del lavoro adeguata alle aspettative della figlia.