Nel corso di un procedimento di divorzio la moglie allegava elementi di prova volti a dimostrare la capacità economica del marito progressivamente aumentata nel tempo e, pertanto, chiedeva al GIUDICE di disporre accertamenti sull’effettiva situazione economica dell’ex marito.
La Corte di Cassazione specifica quando è opportuno che il giudice disponga, nell’ambito di un procedimento di separazione o di divorzio, indagini patrimoniali tramite la polizia tributaria.
A) in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, il giudice può disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria per ottenere informazioni integrative al “bagaglio istruttorio” già fornito dall’ex moglie;
B)il giudice del merito, ove ritenga l’insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell’assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza.