La legge n. 132 del 2014 introduce una nuova procedura alternativa al giudizio, più veloce e più economica per risolvere le controversie di separazione e/o di divorzio e/o di modifica delle stesse.
In base alla legge 55/2015, l’intesa di negoziazione assistita avente a oggetto il divorzio può essere sottoscritta dopo soli sei mesi dall’accordo di separazione.
La convenzione di negoziazione consiste in un patto tramite il quale due parti, soprattutto due coniugi, con figli minori o maggiori di età da tutelare, assistiti ciascuno da almeno un avvocato, si accordano per cooperare con buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la lite tra loro insorta.
La convenzione dovrà essere redatta in forma scritta e, come già sopra specificato, potrà avere a oggetto sia la separazione sia il divorzio nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
I FASE
La parte che sceglie di affidarsi alla nuova procedura, tramite il proprio avvocato, spedisce alla controparte una lettera di invito a stipulare la convenzione di negoziazione.
II FASE
Se l’invito viene accettato, si svolge la negoziazione vera e propria che durerà almeno 30 (trenta) giorni.
III FASE
Se l’accordo viene raggiunto, lo stesso è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati ed è titolo esecutivo che va trasmesso al pubblico ministero competente sia per un controllo formale delle norme imperative.
Ottenuto il nulla osta dal PM, la separazione o il divorzio o la modifica degli accordi acquisiscono efficacia.
IV FASE
Successivamente, gli avvocati delle parti trasmetteranno il patto all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio per le annotazioni del caso.
In definitiva, si tratta di uno strumento duttile nelle mani dei coniugi che in tempi brevi e con cesti contenuti consente di ottenere il risultato voluto.