La giurisprudenza ritiene che il genitore obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento a favore dei figli dovrà pagarlo integralmente anche per il periodo in cui la prole è con lui in vacanza.
Infatti, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno.
In pratica, il giudice della famiglia, regolando la contribuzione del genitore non convivente, stabilisce una somma astratta in una unica soluzione, quantificandola sostanzialmente in moneta, decidendone la corresponsione rateale o frazionata in più soluzioni solo per garantirne con maggiore certezza il reale e puntuale adempimento.