L’ articolo 1911 del Codice Civile esclude l’obbligo di un coniuge di restituire all’altro quanto prelevato dal conto corrente cointestato solo se le somme che il coniuge cointestatario preleva dal patrimonio comune vengono utilizzate per adempiere alle obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia, ossia quelle inerenti le spese di casa o l’istruzione e l’educazione dei figli.
Infatti, la mera cointestazione di un conto corrente, sebbene tra coniugi legati dal vincolo matrimoniale e, quindi, la comproprietà del saldo attivo del conto stesso NON costituisce donazione del credito poiché è assente lo spirito donativo.
Pertanto, se l’esistenza del vincolo coniugale e la cointestazione di un conto non integrano liberalità allora, quando il rapporto coniugale è in crisi, il coniuge che preleva dal conto corrente cointestato dei soldi per sé è tenuto a restituirli all’altro.