Come noto, la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando ” si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole” .
Ne consegue che il legislatore consente la cessazione dei doveri nascenti dal matrimonio quando si deve tutelare un interesse maggiore di quello della famiglia, cioè il benessere psico – fisico dei figli.
In particolare, quanto all’addebitalità della separazione, la Corte di Cassazione ha sancito che tale pronuncia consegua a una valutazione comparata del comportamento tenuto da entrambi i coniugi.
Infatti, il giudice deve accertare che “la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un comportamento determinante l’intollerabilità”.
In definitiva, in caso di tradimento, tale comportamento sarà rilevante ai fini della pronuncia di addebito solo qualora sia stato la causa determinante della separazione, ma non quando si inserisca in una situazione familiare già compromessa.
La pronuncia di addebito rileva anche sul diritto del coniuge contro cui è pronunciata a percepire l’assegno di mantenimento .