La Cassazione con la sentenza n. 19052,
in merito all’ammontare dell’assegno di mantenimento del padre a favore delle figlie maggiorenni NON economicamente autosufficienti chiarisce quanto segue:
-
non è violato il principio in base al quale ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche se non vengono presi in considerazione tutti i parametri economici di vita;
- infatti, la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di uno e dell’altro;
-
le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario o convivente col figlio concorrono a garantirgli un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore.