Una donna chiede la maggiorazione dell’assegno divorzile dovutole dall’ex marito per aver perso il reddito da lavoro.
La Corte di Cassazione tenendo conto della breve durata della convivenza matrimoniale e delle condizioni personali ed economiche della ex, abilitata all’esercizio della professione forense e proprietaria di immobili, non accoglie la richiesta di revisione dell’assegno di mantenimento.
Infatti, la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non rappresenta più un parametro di riferimento utilizzabile né ai fini del giudizio sull’an debeatur né di quello sul quantum debeatur.
L’UNICO PARAMETRO RIMASTO PER LA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO E’ IL CRITERIO DEL RAGGIUNGIMENTO O MENO DELL’AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA.
Inoltre, non possono pesare sull’assegno divorzile le libere scelte di vita dell’ex coniuge che, senza alcuna costrizione, decide di rinunciare a una carriera promettente, accettare un lavoro part-time e poi licenziarsi.