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DISOCCUPATO: NO GIUSTIFICAZIONE PER IL MANCATO VERSAMENTO

DISOCCUPATO: NO GIUSTIFICAZIONE PER IL MANCATO VERSAMENTO

Un padre licenziato all’improvviso e inserito nelle cosiddette ‘liste di disoccupazione’ ha versato solo in parte l’assegno di mantenimento per il contributo alle figlie minorenni.

Ciò nonostante, l’uomo viene condannato per non avere provveduto a versare integralmente l’assegno stabilito in Tribunale come contributo per il mantenimento delle figlie.

Situazione oggettiva e incolpevole di indisponibilità di introiti.

Prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello i giudici non hanno dubbi sulla colpevolezza dell’uomo, che, osservano, non ha versato «l’assegno mensile stabilito dal Tribunale» e così ha «fatto mancare i mezzi di sussistenza alle figlie minorenni, costringendo la madre a provvedere da sola alle loro primarie esigenze».

Questa visione viene contestata in Cassazione. Il legale del genitore ne evidenzia soprattutto «la mancanza di sufficiente disponibilità di risorse economiche», elemento, questo, che a suo parere rende ‘giustificabile’ la scelta di non versare in toto l’assegno.

Su quest’ultimo punto, in particolare, si è appurato che l’uomo «si è limitato a versare la somma di 100 euro mensili», invece dei «350 euro stabiliti in Tribunale».

Tale versamento minimo è comunque punibile, poiché l’uomo ha solo sostenuto di essere stato licenziato e di «non essere riuscito a trovare lavoro», ma non ha dimostrato l’esistenza di «una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti».

Infatti, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è sufficiente «il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno».

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