L’orientamento dominante della giurisprudenza è di assegnare la casa famigliare al genitore collocatario dei figli minori.
Infatti, ex art. 155 quater c.c., l’assegnazione della casa costituisce strumento volto a tutelare i minori garantendo loro di crescere in un ambiente conosciuto.
In definitiva, l’attribuzione dell’ex casa coniugale è connessa esclusivamente con il collocamento e con l’interesse dei figli.
Tuttavia, alcune circostanze possono lasciare la disponibilità dell’immobile al genitore non collocatario della prole.
Per esempio, se i genitori hanno concordato il trasferimento della madre con i figli in una casa diversa dalla residenza familiare.
In tale ipotesi, l’interesse primario della prole non sarà più di continuare a vivere nell’abitazione coniugale, ma di dare stabilità al trasferimento con la madre presso altra dimora.