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CASA AL GENITORE NON COLLOCATARIO?

CASA AL GENITORE NON COLLOCATARIO?

 L’orientamento dominante della giurisprudenza è di assegnare la casa famigliare al genitore collocatario dei figli minori.

Infatti, ex art. 155 quater c.c., l’assegnazione della casa costituisce strumento volto a tutelare i minori garantendo loro di crescere in un ambiente conosciuto.

In definitiva, l’attribuzione dell’ex casa coniugale è connessa esclusivamente con il collocamento e con l’interesse dei figli.

Tuttavia, alcune circostanze possono lasciare la disponibilità dell’immobile al genitore non collocatario della prole.

Per esempio, se i genitori  hanno concordato il trasferimento della madre con i figli in una casa diversa dalla residenza familiare.

In tale ipotesi, l’interesse primario della prole non sarà più di continuare a vivere nell’abitazione coniugale, ma di dare stabilità al trasferimento con la madre presso altra dimora.

Concludendo, come precisato dalla Cassazione, perché la casa sia assegnata al genitore NON COLLOCATARIO è fondamentale che l’interesse dei figli a continuare a vivere nella casa familiare sia venuto meno.

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