Il caso.
Un marito chiedeva la revoca e/o la riduzione dell’assegno divorzile posto a suo carico in ragione dell’autosufficienza economica dell’ex moglie beneficiaria che, secondo il recente orientamento della Cassazione, comporta il venir meno dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno in questione.
La soluzione.
La legge prevede che per disporre la revisione dell’assegno divorzile è necessario il sopraggiungere di un giustificato motivo da intendersi come fatto nuovo sopravvenuto modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti relativi al mantenimento del coniuge.
Non può quindi considerarsi giustificato motivo sopravvenuto il mero mutamento giurisprudenziale in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dell’assegno di divorzio.
Infatti, con efficacia retroattiva, si estenderebbe una nuova interpretazione a rapporti già esauriti, soluzione non consentita dalla legge.
In definitiva, il mutamento della giurisprudenza non configura un giustificato motivo.