IL CASO.
Il tribunale Ordinario pronuncia la separazione personale dei coniugi e dispone a favore dell’ex moglie un assegno di mantenimento di 250 euro mensili.
Successivamente, il Tribunale Ecclesiastico dichiara nullo il matrimonio e, conseguentemente, anche i provvedimenti economici a favore della moglie che tale non fu mai.
LA SOLUZIONE.
Se il matrimonio celebrato in chiesa è dichiarato nullo dal Tribunale ecclesiastico allora viene meno il vincolo coniugale e con esso tutte le decisioni economiche relative al rapporto moglie-marito.
Infatti, la separazione personale dei coniugi presuppone la permanenza del dovere di assistenza materiale.
Invece, una volta sciolto il matrimonio civile e/o cessati gli effetti civili conseguenti al matrimonio religioso, il rapporto coniugale si estingue definitivamente.
Conseguentemente, i coniugi devono essere considerati persone singole e, come tali, esenti dagli obblighi economico-patrimoniali nascenti dal matrimonio.
In particolare, la nullità li rende mai sposati e, quindi, viene meno ogni reciproco dovere di assistenza morale e materiale.
Si deve concludere che una volta dichiarata l’invalidità originaria del vincolo matrimoniale viene meno il presupposto per l’assegno di mantenimento.