CHIAMA o scrivi con Whatsapp
030 72 82 644

MATRIMONIO NULLO: NO AL MANTENIMENTO

MATRIMONIO NULLO: NO AL MANTENIMENTO

IL CASO.

Il tribunale Ordinario pronuncia la separazione personale dei coniugi e dispone a favore dell’ex moglie un assegno di mantenimento di 250 euro mensili.

Successivamente, il Tribunale Ecclesiastico dichiara nullo il matrimonio e, conseguentemente, anche i provvedimenti economici a favore della moglie che tale non fu mai.

LA SOLUZIONE.

Se il matrimonio celebrato in chiesa è dichiarato nullo dal Tribunale ecclesiastico allora viene meno il vincolo coniugale e con esso tutte le decisioni economiche relative al rapporto moglie-marito.

Infatti, la separazione personale dei coniugi presuppone la permanenza del dovere di assistenza materiale.

Invece, una volta sciolto il matrimonio civile e/o cessati gli effetti civili conseguenti al matrimonio religioso, il rapporto coniugale si estingue definitivamente.

Conseguentemente, i coniugi devono essere considerati persone singole e, come tali, esenti dagli obblighi economico-patrimoniali nascenti dal matrimonio.

In particolare, la nullità li rende mai sposati e, quindi, viene meno  ogni reciproco dovere di assistenza morale e materiale.

Si deve concludere che una volta dichiarata l’invalidità originaria del vincolo matrimoniale viene meno il presupposto per l’assegno di mantenimento.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *