L’affidamento condiviso è la soluzione normalmente preferibile dai genitori.
Infatti, i genitori in tal modo potranno accordarsi sul tempo da trascorrere con i figli nonché su tempi e modalità di svolgimento delle vacanze estive con i minori.
Sul punto la legge non detta termini minimi o massimi.
Pertanto, sono di norma i giudici a concedere al genitore non convivente un periodo di circa 15 giorni, ovvero due settimane, consecutive oppure frazionate.
Per completezza, si deve ricordare che l’ ostacolare gli incontri tra padre e figlio, fino a recidere ogni legame con gli stessi, ha effetti deleteri sull’equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità dei figli e configura il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice dell’esecuzione.