IL CASO.
Convocazione dell’assemblea condominiale.
Un condomino asserisce la non validità e la non corretta convocazione dell’assemblea condominiale poiché l’avviso di convocazione gli è stato spedito a un indirizzo mail informale e NON all’indirizzo PEC.
A tal riguardo, il CONDOMINO rileva che la posta elettronica certificata è l’unica forma che possa ritenersi equipollente alla raccomandata e che possa consentire di dare prova della ricezione dell’avviso.
LA SOLUZIONE.
Il Tribunale prima e la Corte successivamente accertavano la validità della convocazione sul presupposto che è stato lo stesso condomino a richiedere che le comunicazioni fossero inviate a mezzo mail.
Di conseguenza, la mail ricevuta dal condomino ha rispettato le forme indicate dallo stesso e dunque la doglianza deve essere respinta.
In ogni caso, si precisa che solo la PEC equivale alla raccomandata con avviso di ricevimento (poiché solo con tale strumento viene inviato al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell’avviso).