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PER L’ASSEGNO RILEVA IL REDDITO DELL’EX

PER L’ASSEGNO RILEVA IL REDDITO DELL’EX

IL CASO.

Veniva posto a carico dell’ex marito il versamento di un assegno divorzile di mantenimento in favore dell’ex moglie.

Infatti, a parere dei Giudici, nell’anno successivo alla sentenza di divorzio, da un lato l’ex marito aveva percepito un notevole incremento reddituale mentre l’ex moglie aveva subito una seria riduzione stipendiale tale da «renderla priva dei mezzi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio».

Pertanto, l’ex marito ricorreva in Cassazione.

LA SOLUZIONE.

La rilevanza del reddito netto.

Le Sezioni Unite RIBADISCONO che il riconoscimento dell’assegno divorzile ha funzione assistenziale e  perequativa.

Inoltre, il riconoscimento dell’assegno richiede «l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante».

Infine, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento, si deve aver riguardo alle concrete capacità economiche del coniuge obbligato al versamento.

In definitiva, la determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento deve operare sul REDDITO NETTO del coniuge obbligato poiché la famiglia, in costanza di matrimonio, fa affidamento su di esso.

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