La Corte di Giustizia UE, sez. VIII, con sentenza n° C-302/16, ha stabilito che,
“Il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui al regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto”.