Nel nostro ordinamento non è ad oggi possibile individuare norme che pongano obblighi giuridici in capo ai conviventi more uxorio (coppie non sposate) al momento della rottura del rapporto.
La giurisprudenza e la dottrina sono pressoché unanime nel ritenere che non sussista l’obbligo di mantenimento a carico di uno dei due partner.
All’interno della “coppia di fatto” vi sono solo dei doveri di ordine morale che possono nascere solo volontariamente.
Infatti, ben può accadere che uno dei due conviventi, quello economicamente più forte, possa autonomamente decidere di versare all’ ex compagno una somma di denaro che viene qualificata come una semplice obbligazione naturale.
Le obbligazioni naturali, ex art. 2034 c.c., sono caratterizzate dalla volontarietà e dal diritto in chi la percepisce di tenere quanto versato senza essere obbligato alla restituzione.
Stante quanto sopra, è possibile solo tutelarsi in via preventiva con un accordo di convivenza che disciplini i rapporti economici tra i soggetti sia durante il rapporto sia alla sua cessazione.