La scelta della residenza abituale dei figli minori deve essere assunta dai genitori in modo condiviso e di comune accordo.
In caso di disaccordo tra i genitori sulla residenza abituale dei minori, la scelta è rimessa al Giudice.
Infatti, non è ammessa la decisione unilaterale del singolo genitore di trasferirsi altrove con i figli.
Pertanto, il genitore è libero di trasferirsi, ma quando ci sono dei figli è necessario stabilire se il genitore collocatario possa partire insieme ai figli o meno.
Dunque, in presenza di figli minori, il cambio di residenza deve essere sempre conosciuto ed approvato dall’altro genitore.
In mancanza di accordo tra i genitori, dovrà essere il giudice a decidere.
Nel decidere sull’istanza di cambio di residenza del figlio minore, il giudice è tuttavia tenuto a valutare specifici criteri:
– i motivi del trasferimento;
– l’esclusivo interesse morale e materiale della prole in relazione al suo necessario bisogno di stabilità ambientale, emotiva, psicologica e di relazione;
– il mantenere con entrambi i genitori un rapporto equilibrato e continuativo;
– il conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
– le dichiarazioni del minore.