Ebbene, il cosiddetto bollo auto si prescrive in 3 anni che iniziano a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello relativo al pagamento dovuto.
Tale affermazione è il principio di diritto è stato confermato e sancito dalla Corte di Cassazione lo scorso Agosto.
Pertanto, dopo trentasei mesi e un giorno, l’eventuale cartella di pagamento notificata dall’Agente di Riscossione è da considerare illegittima e/o invalida
Conseguentemente, in tali ipotesi, il contribuente potrà evitarne il pagamento.
Tuttavia, tale effetto non è automatico, ma dovrà essere conseguito impugnando l’eventuale cartella ricevuta avanti al Giudice Tributario.
Il termine per proporre il ricorso è di 60 giorni.
In aggiunta, al fine di sospendere ogni azione esecutiva, il contribuente che ritenga nulla la cartella per vizi macroscopici, come è appunto l’intervenuta prescrizione, potrà anche presentare un’istanza apposita all’Agente della Riscossione.