Il punto di partenza di ogni ragionamento sul pagamento dei debiti contratti durante il matrimonio e sulle loro conseguenze in caso di separazione o divorzio riguarda la scelta del regime patrimoniale: separazione dei beni o comunione dei beni.
È intuitivo che per tutelarsi dai debiti e dalle conseguenze negative di un’attività economica in proprio si deve scegliere il regime di separazione dei beni.
in regime di separazione dei beni l’altro coniuge non ha nessun obbligo nei confronti dei creditori, a meno che, naturalmente, non sia cofirmatario delle obbligazioni assunte.
Più complessa è la sua condizione se si trova in regime di comunione dei beni.
Il principio generale sancito dalla giurisprudenza è che di regola, anche in regime di comunione legale, dei debiti personalmente accesi da un coniuge non risponde pure l’altro.
A tale principio va fatta eccezione, qualora il coniuge contraente abbia agito non soltanto in proprio, ma anche in nome del coniuge.
Comunque il coniuge non debitore dopo l’eventuale vendita all’asta dei beni avrà diritto di percepire la metà della somma lorda ricavata.