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LE SPESE COMUNI NON AUTORIZZATE: SI RIMBORSANO?

LE SPESE COMUNI NON AUTORIZZATE: SI RIMBORSANO?

Un CONDOMINO otteneva un decreto di ingiunzione a pagare una somma di denaro a titolo di pagamento, pro quota, nei confronti del convenuto per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti e degli impianti comuni. L’altro condominio si rifiutava di pagare.

CHI HA RAGIONE?

La Cassazione afferma che in tema di rimborso delle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni, effettuate da un solo condomino, sia da applicare la disciplina prevista all’art. 1134 c.c. (Gestione di iniziativa individuale).

Tale norma prevede che il diritto al rimborso sussista solo se le spese abbiano carattere urgente. Invece, non sussiste alcun diritto al rimborso, nel caso in cui vi sia solo trascuratezza da parte degli altri condomini.

Pertanto, se l’elemento dell’urgenza delle spese non sussiste, ma esiste solo un’inerzia dei condomini che comporta a una mera difficoltà nel giungere aduna decisione comune, allora il condomino più diligente NON ha diritto a vedersi rimborsato quanto speso.

Concludendo, in tema di rimborso delle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni, effettuate da un solo condomino, lo stesso ha diritto al rimborso solo se le spese sostenute erano urgenti.

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