Il caso.
I coniugi firmavano congiuntamente la domanda di divorzio.
All’udienza di comparizione personale delle parti la moglie revocava il consenso precedentemente prestato.
IL TRIBUNALE dichiarava improcedibile la domanda congiunta di divorzio promossa con l’inziale accordo della moglie.
La decisione veniva impugnata dal marito per la violazione e la falsa applicazione dell’art. 4 della legge sul divorzio.
Infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile la revoca unilaterale del consenso alla domanda congiunta di divorzio ma, al contrario di quanto accade nella separazione consensuale, la revoca del consenso comunque permette l’accertamento della sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Domanda di divorzio congiunta e revoca del consenso.
La Corte di Cassazione chiarisce che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi è inammissibile solo con riferimento al valore negoziale delle condizioni del divorzio e alla scelta dell’iter processuale per i quali sono esclusi i ripensamenti unilaterali.
Invece, le condizioni di legge per la pronuncia di divorzio sono esclusi dalla volontà delle parti.
Infatti, mentre per la separazione consensuale il presupposto sostanziale della fattispecie sta nell’accordo tra i coniugi, al quale il tribunale è chiamato ad attribuire efficacia dall’esterno nel divorzio congiunto si richiede una pronuncia fondata sull’accertamento dei presupposti richiesti dall’art. 3 della l. n. 898/1970».