IL CASO.
Un padre veniva convenuto in giudizio dal figlio naturale per esser condannato al risarcimento del danno da violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione nonchè per il rimborso della quota di mantenimento.
Il tribunale, prima, e la Corte d’Appello, dopo, condannavano il padre al SOLO pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in 50mila euro.
Invece, la domanda di rimborso veniva rigettata. Infatti, l’accertamento della paternità naturale intervenuto a distanza di diversi anni dal decesso della madre, non ha procurato alcun credito da rimborso nel patrimonio della madre.
SPESE DI MANTENIMENTO E RIMBORSO
Il consolidato orientamento giurisprudenziale ribadisce che il genitore adempiente può proporre azione di regresso nei confronti dell’altro genitore per il rimborso della quota sostenuta per il mantenimento del figlio dal momento della sua nascita.
SI PRECISA che presupposto per la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato è l’accertamento della filiazione.
Inoltre, il diritto di regresso vantato dal genitore che fin dalla nascita del figlio si sia fatto carico dell’onere di mantenimento non può prescindere da un’espressa domanda di quest’ultimo, attenendo tale domanda alla definizione dei rapporti tra debitori solidali.