IL CASO.
Il proprietario di due unità immobiliari poste al piano terra all’interno di un complesso condominiale impugna la delibera condominiale con cui l’assemblea aveva approvato il riparto delle spese per la pulizia e per l’illuminazione delle scale in proporzione ai millesimi di proprietà.
Infatti, il condomino ritiene il riparto illegittimo poiché le spese di luce e di pulizia devono essere divise in proporzione all’uso c he se ne fa.
LA DECISIONE.
La Corte di Cassazione ha accolto la tesi del condomino.
Ebbene, a norma di legge, la delibera assembleare a maggioranza con cui si dividono gli oneri per la manutenzione di parti comuni in base ai millesimi è nulla.
Infatti, una simile deroga richiede l’accordo unanime di tutti i condomini, quale espressione della loro autonomia negoziale, ex art. 1223 c.c..
Conseguentemente, il riparto delle spese di luce e pulizia va effettuato in base al criterio proporzionale dell’altezza di ciascun piano cui esse servono.
Tale principio trova la sua ragione nel fatto che i proprietari dei piani alti usano le scale e la luce in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi.