DIPENDE.
A) In presenza di determinate circostanze, un testamento olografo, non depositato presso un Notaio, può NON essere pubblicato.
Per esempio, si può ammettere la liceità di un divieto temporaneo di pubblicazione, solo se vi siano effettive ragioni di segretezza tali da consigliare la mancata pubblicazione e solo se nel testamento siano contenute disposizioni che possono essere adempiute spontaneamente, quali attribuzioni di gioielli o beni mobili semplici.
B) Il testamento olografo depositato presso il Notaio può NON essere pubblicato solo se il testatore ha disposto tale onere e/o condizione nel testamento stesso e tale clausola persegua un interesse lecito meritevole di consigliare tale segretezza.
CONSEGUENZE.
Un testamento NON pubblicato NON produce effetti e, conseguentemente, la sua esecuzione è lasciata alla mera esecuzione spontanea degli eredi.
Tuttavia, qualora nel testamento si disponga di diritti immobiliari e/o si modifichino le quote ereditarie che per legge spettano a determinati soggetti allora la pubblicità sarà necessaria sia per ragioni di certezza dei diritti sia per gli adempimenti connessi alla pubblicità immobiliare.
Pertanto, in definitiva, si ritiene che la PUBBLICAZIONE DI UN TESTAMENTO OLOGRAFO SIA NECESSARIA per la miglior tutela degli eredi testamentari e dei terzi soprattutto quando il testamento contenga clausole attributive di diritti di proprietà su compendi immobiliari.