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CHI PAGA I DEBITI EREDITARI?

CHI PAGA I DEBITI EREDITARI?

L’erede è chiamato a rispondere di tutti i debiti facenti capo al de cuius non soltanto con i beni oggetti del patrimonio dell’estinto ma altresì, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti , con il proprio patrimonio personale.

I coeredi del defunto sono obbligati in solido al pagamento dei debiti e dei pesi ereditati, anche tributari, in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo DIVERSA disposizione testamentaria.

La trasmissibilità non interessa tuttavia le eventuali sanzioni comminate al defunto.

Con l’accettazione dell’eredità viene attribuita agli eredi la responsabilità per le obbligazioni relative ai beni e ai redditi del de cuius; tale accettazione può essere espressa, quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto in un atto formale, oppure tacita, quando la persona chiamata all’eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare l’eredità.

Fintantoché l’eredità non viene accettata non esiste alcun soggetto passivo d’imposta ovvero alcun titolare del reddito conseguito e pertanto, dell’obbligazione tributaria.

Al fine di non incorrere nel rischio di essere chiamati a rispondere con i beni propri dei debiti del defunto esistono due forme di tutela da parte dell’erede. La prima, a carattere permanente, è la rinuncia all’eredità.

La seconda, a carattere transitorio, si attua mediante l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.

In tale ULTIMA ipotesi si comporta una limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti ereditari entro il valore massimo dell’eredità ricevuta. Ciò sta a significare che nell’ipotesi si verifichi una successione onerosa, ove le passività eccedano le attività, l’erede non sarà chiamato a rispondere delle obbligazioni trasmessegli oltre i limiti del valore del patrimonio ereditario.

Di conseguenza, i creditori del defunto potranno in tal caso aggredire soltanto quanto ereditato e non anche il patrimonio personale dell’erede.

Il beneficio d’inventario è una dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale del circondario ove la successione si è aperta da effettuare entro 3 mesi dalla morte del defunto.

Tale forma di tutela ben si adatta alle ipotesi in cui si è chiamati a decidere sull’accettazione di un’eredità avendo una sommaria conoscenza della situazione economico patrimoniale del congiunto de cuius.

Tutto quanto detto sinora vale con riferimento agli eredi, ma non con riferimento ai legatari.

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