Un’importante forma di tutela accordata al conduttore di immobile adibito a uso abitativo o a uso diverso da quello abitativo, consiste nell’attribuzione al medesimo del diritto di prelazione.
Nell’eventualità in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, spetta al conduttore la possibilità di acquisire la proprietà dell’immobile a titolo oneroso a parità di condizioni con preferenza rispetto a terzi.
Il mancato rispetto di tale diritto comporta l’attribuzione al conduttore leso la facoltà di riscatto, cioè di “riprendersi” l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Nella prelazione abitativa il fine della norma è certamente quello di garantire al conduttore, con lo strumento dell’acquisto dell’appartamento, il continuare ad abitarlo. La ragione dell’istituto prelazione commerciale é stata identificata nella conservazione dell’avviamento.
Che ne è della sorte dei canoni locatizi?
Si ritiene preferibile ritenere che nel tempo intercorrente tra l’eventuale vendita effettuata dal locatore in spregio alla prelazione e il vittorioso esercizio dell’azione di riscatto da parte del conduttore il predetto conduttore non debba corrispondere alcun canone al terzo acquirente.